DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare l’articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei deputati;

Considerato  che  il  termine  per  l’emissione  del  parere  della competente  commissione  del  Senato  della   Repubblica   ai   sensi dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’  scaduto  in data 30 marzo 1994;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell’adunanza generale del 13 aprile  1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 14 aprile 1994;

 Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro dell’interno e con il Ministro degli affari esteri;

                              E M A N A

 il seguente regolamento:

 Art. 1.

Presentazione della domanda

  1. L’istanza per l’acquisto o la  concessione  della  cittadinanza italiana, di cui all’articolo 7  ed  all’articolo  9  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  91,  si  presenta  al  prefetto  competente  per territorio in relazione alla residenza dell’istante, ovvero,  qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorita’ consolare.
  2. Nell’istanza devono essere indicati i presupposti  in  base  ai quali l’interessato  ritiene  di  aver  titolo  all’acquisto  o  alla concessione della cittadinanza.
  1. L’istanza dev’essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:
  1. a) estratto dell’atto di nascita, o equivalente;
  2. b) stato di famiglia;
  3. c) documentazione  relativa  alla  cittadinanza  dei   genitori, limitatamente all’ipotesi in cui trattisi di elemento  rilevante  per l’acquisto della cittadinanza;
  1. d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati  esteri,  di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed  ai  carichi penali pendenti;
  1. e) certificato penale dell’autorita’ giudiziaria italiana;
  2. f) certificato di residenza;
  3. g) copia dell’atto di matrimonio o estratto  per  riassunto  del registro dei matrimoni, limitatamente all’ipotesi di  acquisto  della cittadinanza per matrimonio.
  1. Ai fini della concessione, di cui all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il  Ministro  dell’interno  e’  autorizzato  ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti  l’allegazione di ulteriori documenti.

AVVERTENZA:

Il  testo  delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai  sensi  dell’art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle   disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana, approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge alle  quali  e’  operato  il  rinvio.  Restano invariati il   valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

 L’art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  e’  il   seguente:

“Art. 87. – Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).

Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di   legge e i regolamenti. (Omissis)”.

L’art.  17,  comma  2,  della   legge   n.   400/1988  (Disciplina  dell’attivita’  di governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri) e’ il seguente:

Art. 17 (Regolamenti). (Omissis).

Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio  della  potesta’ regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione  delle norme  vigenti,  con  effetto  dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)”.

La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: “Nuove norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di   accesso  ai  documenti  amministrativi”  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).

I  commi 7, 8 e 9 dell’art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i    seguenti:

“Art.  2  (Semplificazione  e  accelerazione   dei  procedimenti amministrativi)(Omissis).

Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  della  presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge  23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o  leggi di cui all’allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi  procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti necessari  per  l’esercizio  di  un’attivita’   privata   o pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche’ su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto  dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al medesimo comma 7.

I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in  modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello  stesso  tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazione, ovvero presso diversi uffici della medesima  amministrazione,  e  uniformazione  dei  relativi  tempi di  conclusione;

d) riduzione    del    numero    dei    procedimenti amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si    riferiscono alla medesima attivita’;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa  e  contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi  procedimentali  di  integrazione  dell’efficacia degli  atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di cui  all’articolo  51,  comma  2,  del  decreto  legislativo   3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione   a   livello   regionale,   oppure provinciale   su   espressa   delega,   dei    procedimenti   amministrativi   per   il   rilascio  delle  autorizzazioni   previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie   dell’inquinamento  acustico,  dell’acqua, dell’aria e dello  smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole  imprese  operanti  nei    diversi     comparti    produttivi    degli    ademplimenti  amministrativi previsti dalla vigente legislazione  per  la  tutela ambientale;

h) individuazione   delle  responsabilita’  e  delle   procedure di verifica e controllo.  (Omissis)”.

 – Il testo della legge n. 91/1992, e’ il seguente:

 “Art. 1. – 1. E’ cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi e’ nato nel  territorio  della  Repubblica  se entrambi  i  genitori  sono  ignoti o apolidi, ovvero se il   figlio non segue la cittadinanza dei  genitori  secondo  la  legge dello Stato al quale questi appartengono;

E’  considerato  cittadino  per nascita il figlio di  ignoti trovato nel  territorio  della  Repubblica,  se  non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

  Art.  2.  –  1.  Il  riconoscimento  o  la dichiarazione   giudiziale della filiazione  durante  la  minore  eta’  del  figlio  ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato e’ maggiorenne conserva  il  proprio  stato  di  cittadinanza,   ma   puo’  dichiarare,  entro  un  anno  dal  riconoscimento  o  dalla   dichiarazione giudiziale,  ovvero  dalla  dichiarazione  di   efficacia  del  provvedimento  straniero,  di  eleggere  la  cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  ai  figli per i quali la paternita’ o maternita’ non   puo’ essere  dichiarata,  purche’  sia  stato  riconosciuto  giudizialmente  il  loro  diritto  al  mantenimento  o agli alimenti.

 Art. 3. – 1. Il minore straniero adottato  da  cittadino  italiano acquista la cittadinanza.

La  disposizione  del  comma  1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della  data  di  entrata  in  vigore della presente legge.

Qualora   l’adozione   sia   revocata   per   fatto dell’adottato,  questi  perde  la  cittadinanza   italiana, sempre  che  sia  in  possesso  di  altra cittadinanza o la riacquisti.

Negli altri casi di revoca  l’adottato  conserva  la  cittadinanza   italiana.   Tuttavia,   qualora   la  revoca  intervenga  durante  la  maggiore  eta’  dell’adottato,  lo stesso,  se  in  possesso  di  altra  cittadinanza  o se la riacquisti, potra’ comunque  rinunciare  alla  cittadinanza  italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art.  4.  –  1.  Lo  straniero o l’apolide, del quale il  padre o la madre o uno degli ascendenti in linea  retta  di  secondo  grado  sono  stati  cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano  e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle  dipendenze  dello Stato,  anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore eta’, risiede  legalmente   da   almeno  due  anni  nel  territorio  della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia  risieduto legalmente  senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore eta’,  diviene  cittadino  se  dichiara  di  voler

acquistare  la  cittadinanza  italiana  entro un anno dalla  suddetta data.

 Art. 5.  –  1.  Il  coniuge,  straniero  o  apolide,  dicittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede  legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi e’ stato scioglimento, annullamento o  cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

 Art. 6. – 1. Precludono l’acquisto della cittadinanza ai  sensi dell’articolo 5:

a)  la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale  la legge  preveda  una  pena  edittale  non  inferiore  nel  massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un  reato  non  politico  ad una pena detentiva superiore ad un anno da  parte  di  una  autorita’  giudiziaria  straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la  sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Il  riconoscimento  della  sentenza   straniera   e’  richiesto  dal  procuratore  generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato civile  in  cui  e’  iscritto  o trascritto  il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

La riabilitazione fa cessare gli effetti  preclusivi della condanna.

L’acquisto  della  cittadinanza  e’  sospeso  fino  a comunicazione  della  sentenza  definitiva,  se  sia  stata promossa  azione penale per uno dei delitti di cui al comma1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonche’  per  il tempo  in cui e’ pendente il procedimento di riconoscimento  della sentenza straniera,  di  cui  al  medesimo  comma  1, lettera b), secondo periodo.

Art.  7.  – 1. Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanza si  acquista  con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  a  istanza  dell’interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorita’ consolare.

Si applicano le disposizioni di cui  all’articolo  3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Art.   8.   –  1.  Con  decreto  motivato,  il  Ministro dell’interno respinge l’istanza di cui all’articolo  7  ove  sussistano  le cause ostative previste nell’articolo 6. Ove si  tratti  di  ragioni  inerenti  alla   sicurezza   dellaRepubblica,  il  decreto  e’ emanato su conforme parere delConsiglio  di  Stato.  L’istanza   respinta   puo’   essere riproposta    dopo    cinque   anni   dall’emanazione   del provvedimento.

L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza  e’ preclusa  quando  dalla  data di presentazione dell’istanza stessa,  corredata  dalla  prescritta  documentazione,  sia decorso il termine di due anni.

Art.  9.  –  1.  La  cittadinanza  italiana  puo’ essere concessa  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, sentito  il  Consiglio  di  Stato, su proposta del Ministro dell’interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini  per  nascita, o che e’ nato nel territorio della   Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente  da   almeno  tre  anni,  comunque  fatto  salvo  quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo  straniero  maggiorenne adottato da cittadino   italiano  che  risiede  legalmente  nel  territorio   della  Repubblica  da  almeno  cinque  anni  successivamente  alla adozione;

c) allo straniero che  ha  prestato  servizio,  anche  all’estero,  per  almeno  cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro  delle  Comunita’ europee  se  risiede  legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque   anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede  legalmente  da  almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del  Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro dell’interno, di concerto  con  il  Ministro   degli   affari   esteri,   la   cittadinanza  puo’  essere  concessa  allo straniero quando questi  abbia  reso  eminenti  servizi  all’Italia,  ovvero   quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

 Art.   10.   –   1.  Il  decreto  di  concessione  della  cittadinanza  non  ha  effetto  se  la  persona  a  cui  si riferisce  non  presta,  entro  sei mesi dalla notifica del  decreto  medesimo,  giuramento  di   essere   fedele   alla Repubblica  e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

 Art. 11. – 1. Il  cittadino  che  possiede,  acquista  o riacquista   una  cittadinanza  straniera  conserva  quella  italiana, ma puo’ ad  essa  rinunciare  qualora  risieda  o  stabilisca la residenza all’estero.

 Art.   12.   –   1.   Il  cittadino  italiano  perde  la cittadinanza se, avendo accettato un  impiego  pubblico  od una  carica  pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o  da un  ente  internazionale  cui  non  partecipi  l’Italia,  ovvero  prestando  servizio  militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all’intimazione che  il

 Governo italiano puo’ rivolgergli di abbandonare l’impiego, la carica o il servizio militare.

Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra  con   uno   Stato  estero,  abbia  accettato  o  non  abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica,  od abbia  prestato  servizio  militare  per  tale  Stato senza esservi   obbligato,    ovvero    ne    abbia    acquistato  volontariamente  la  cittadinanza,  perde  la  cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

 Art.  13.  –  1.  Chi  ha  perduto  la  cittadinanza  la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato  italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego  alle  dipendenze dello Stato, anche all’estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o   stabilisce,  entro  un  anno  dalla  dichiarazione,  la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in  cui  ha  stabilito  la residenza  nel  territorio della Repubblica, salvo espressa  rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola  perduta  per  non  aver  ottemperato  all’intimazione   di  abbandonare  l’impiego  o  la  carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da  un ente  internazionale,  ovvero  il servizio militare per uno  Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre  che abbia  stabilito  la  residenza  da  almeno  due  anni  nel  territorio della Repubblica e  provi  di  aver  abbandonato  l’impiego  o  la  carica  o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l’intimazione di cui  all’articolo  12,  comma 1.

Non  e’  ammesso  il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l’abbia perduta in applicazione dell’articolo  3, comma 3, nonche’ dell’articolo 12, comma 2.

Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed  e), il  riacquisto  della  cittadinanza non ha effetto se viene  inibito con decreto del Ministro dell’interno, per gravi  e comprovati  motivi  e  su  conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo’ intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Art.  14.  –  1.  I  figli  minori  di  chi  acquista  o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso,  acquistano   la   cittadinanza   italiana,   ma,   divenuti  maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso  di  altra  cittadinanza.

 Art.   15.   –  1.  L’acquisto  o  il  riacquisto  della cittadinanza   ha   effetto,   salvo    quanto    stabilito  dall’articolo  13,  comma 3, dal giorno successivo a quello  in  cui  sono  adempiute  le  condizioni  e  le  formalita’ richieste.

 Art.  16.  –  1.  L’apolide  che  risiede legalmente nel territorio della Repubblica e’ soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all’esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

Lo  straniero  riconosciuto  rifugiato  dallo  Stato italiano  secondo  le  condizioni  stabilite  dalla legge o dalle convenzioni internazionali e’ equiparato  all’apolide  ai   fini   dell’applicazione  della  presente  legge,  con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

 Art.  17.  –  1.  Chi  ha  perduto  la  cittadinanza  in   applicazione  degli  articoli  8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555,  o  per  non  aver  reso  l’opzione  prevista  dall’articolo  5  della  legge  21  aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge.

Resta  fermo quanto disposto dall’articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

 Art.  18.  –  1. Le persone gia’ residenti nei territori che sono  appartenuti  alla  monarchia  austro-ungarica  ed  emigrate  all’estero  prima  del  16  luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini  e  pergli  effetti  dell’articolo  9,  comma  1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel  territorio  della Repubblica.

Art.  19. – 1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n.  27,  sulla  trascrizione  nei  registri dello  stato  civile  dei  provvedimenti  di riconoscimento  delle opzioni per la cittadinanza italiana,  effettuate  ai  sensi  dell’articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze  alleate ed associate e l’Italia, firmato  a  Parigi  il  10 febbraio 1947.

Art.  20.  – 1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21. – 1.  Ai  sensi  e  con  le  modalita’  di  cui all’articolo   9,  la  cittadinanza  italiana  puo’  essere concessa allo straniero  che  sia  stato  affiliato  da  un  cittadino  italiano  prima  della data di entrata in vigore  della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette  anni  dopo l’affiliazione.

Art.  22.  – 1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,  abbiano  gia’  perduto  la cittadinanza  italiana ai sensi dell’articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Art. 23.  –  1.  Le  dichiarazioni  per  l’acquisto,  la conservazione,   il   riacquisto   e   la   rinunzia   alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello  stato  civile del  comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la  propria  residenza,  ovvero,  in  caso   di   residenza  all’estero,  davanti  all’autorita’ diplomatica o consolare del luogo di residenza.

Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche’ gli atti o    i   provvedimenti   attinenti   alla   perdita,   alla conservazione e al riacquisto della  cittadinanza  italiana  vengono  trascritti  nei registri di cittadinanza e di essi viene  effettuata  annotazione  a  margine   dell’atto   di nascita.

Art. 24. – 1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto  o  riacquisto  di  cittadinanza  straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall’acquisto,  riacquisto  o  opzione,  o  dal  raggiungimento della maggiore eta’, se successivo,    comunicazione     mediante     dichiarazione all’ufficiale  dello  stato  civile del luogo di residenza,  ovvero, se residente  all’estero,  all’autorita’  consolare competente.

Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla  medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all’articolo  23.

Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1  e’  assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da  lire  duecentomila  a   lire   duemilioni.   Competente all’applicazione   della   sanzione  amministrativa  e’  il prefetto.

Art.  25.  –   1.   Le   disposizioni   necessarie   per   l’esecuzione  della  presente  legge sono emanate, entro un anno  dalla  sua  entrata  in  vigore,  con   decreto   del   Presidente  della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta   dei   Ministri   degli   affari   esteri   e  dell’interno,  di  concerto  con  il  Ministro  di grazia e  giustizia.

Art. 26. – 1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912,  n.  555,   la   legge   31  gennaio  1926,  n.  108,  il  regio  decreto-legge 1 dicembre 1934, n.  1997,  convertito  dalla  legge  4 aprile 1935, n. 517, l’articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n.    123,  l’articolo  39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986,

180,  e  ogni  altra  disposizione incompatibile con la presente legge.

E’   soppresso   l’obbligo   dell’opzione   di   cui all’articolo  5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983,

123, e all’articolo 1, comma 1, della legge  15  maggio 1986, n. 180.

Restano  salve  le  diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

 Art. 27. – 1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

Nota all’art. 1:

– Per il testo degli artt. 7 e 9 della legge n. 91/1990,  si vedano le precedenti note alle premesse.